Grugliasco: IMU 2012 - Prima casa 0,35% - Seconda casa 1% - Agevolazioni IACP 0,40% - Imprese 0,38%. Il PDL si astiene!

Vigna (PDL): Necessario quantificare quanto prima le famiglie in crisi impossibilitate a sostenere il pagamento dell'IMU. Sull'agevolazione alle imprese costruttrici chiesta l'applicazione del Dlgs 122/05 sulla fidejussione a garanzia dei cittadini


Il consiglio comunale di Grugliasco ridetermina le aliquote IMU. Rispetto alla delibera approvata nel mese di maggio non cambiano le aliquote sull'abitazione principale (0,35%) e sulla seconda casa (1%) mentre l'agevolazioni per gli ex immobili IACP viene ritoccata dallo 0,38% allo 0,40%. L'unica novità è l'aliquota allo 0,38% per gli immobili delle imprese costruttrici sfitti nell'arco di un triennio.

In politica paga la coerenza ed il PDL non ha cambiato linea rispetto all'astensione di cinque mesi fa - questo il primo commento del capogruppo del PDL Viorel VIGNAA maggio scorso eravamo riusciti a strappare il pagamento in tre rate ma la perplessità rimaneva sulle aliquote. Oggi consolidiamo le nostre idee chiedendo all'amministrazione quanto prima una verifica sul numero di famiglie impossibilitate a sostenere il pagamento dell'intera tassa e di fare una riflessione sul prossimo bilancio con un eventuale operazione di supporto al reddito. Per quanto riguarda la tutela dell'imprese costruttrici con un aliquota dedicata - nella logica do ut des - abbiamo chiesto garanzie che i costruttori del territorio rispettino il Dlgs 122/05 a tutela dei nostri cittadini che investono i risparmi di una vita per comprarsi una casa.

Ufficio Stampa
PDL Grugliasco 

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Cosa dice il Dlgs 122/05

Chi acquista direttamente dal costruttore un immobile ancora in costruzione ha una serie di tutele: si tratta del decreto legislativo del 20 giugno 2005 n.122. Questa normativa si è resa necessaria proprio in seguito alle migliaia di truffe ai danni di acquirenti rimasti senza soldi e senza casa perché ilcostruttore è fallito e per evitare i tantissimi casi di compratori, che sono diventati creditori e sono rimasti “impigliati” nella rete delle procedure fallimentari. 

In questo pacchetto di tutele c’è la possibilità per l’acquirente di richiedere una fideiussione bancaria come garanzia. La fideiussione (o fidejussione) è la più importante fra le tutele introdotte ed è obbligatoria per legge. Il costruttore è, infatti, obbligato a versare una garanzia fideiussoria a tutela dei soldi incassati (anticipi, caparre) fino al trasferimento della proprietà dell’immobile.

Ma solo un’impresa su tre rilascia una regolare fideiussione a tutela dell’acquirente!
Cosa si deve fare in questi casi?
Il costruttore è obbligato entro la redazione del compromesso a versare la fideiussione (o bancaria, o assicurativa): non bisogna mai firmare un preliminare di compravendita in cui mancano gli estremi della fideiussione! Bisogna richiederla al costruttore e solo esclusivamente dopo aver ricevuto tutta la regolare documentazione si potrà continuare nell’iter di acquisto dell’abitazione.In caso di fallimento dell’impresa o situazioni di crisi (“la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.”), l’acquirente – solo se in possesso di fideiussione - potrà richiedere l’annullamento del contratto e ottenere il rimborso dell’intero importo versato con interessi.

Alcune indicazioni utili che l’acquirente deve tenere a mente:
  1. Ricorda che la fideiussione si applica solo in fase di realizzazione dell’immobile, se l’impresa fallisce quando la casa è costruita (“l’immobile è venuto a esistenza”), l’acquirente non ha diritto al rimborso delle somme (può però decidere di incassare la fideiussione e sciogliere il contratto).
  2. Ricorda che la fideiussione “opera” solo dopo una richiesta scritta dell’acquirente, accompagnata dalla documentazione delle somme versate, e inviata direttamente via raccomandata al fideiussore (costruttore).
  3. Ricorda che l’impresa deve pagare l’importo dovuto entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della richiesta dell’acquirente.
In caso di mancata polizza fideiussoria:
Nel caso in cui l’impresa costruttrice tralasci di versare la fideiussione si può ricorrere allasanzione della nullità del contratto. La sanzione deve essere richiesta sempre ed esclusivamente dall’acquirente.Si può applicare anche in caso di anomalie nella fideiussione rispetto a quanto prescrive la legge, come ad esempio in caso di polizza che copre solo per parte delle somme versate (“prezzo simulato“); o richiesta da un soggetto diverso…Come già chiarito precedentemente, è bene ricordare che è l’acquirente il soggetto che deve richiedere eventuali sanzioni e mettere in “opera” la fideiussione, per questo motivo deve conoscere la legge: i diritti, le tutele che garantisce e il modo corretto per metterli in atto. 
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